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Il trasporto delle merci pericolose su strada e ferrovia

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Il trasporto delle merci pericolose su strada e ferrovia


Carla Marcolli
Consulente Tecnico Silaq Sagl

Il trasporto delle merci pericolose su strada è disciplinato dall'ordinanza SDR 741.621 del 29 novembre 2002, l'ADR (legislazione per i paesi della comunità europea) è comunque parte integrante dell'ordinanza SDR. Tale base legale si applica a produttori di merci pericolose, speditori o destinatari di merci pericolose, alle persone che trasportano e manipolano merci pericolose ed ai produttori e utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose.

L'ordinanza OSAS 741.622 del 15 giugno 2001 disciplina invece la designazione, i compiti, la formazione e l'esame delle persone incaricate di minimizzare i rischi che possono risultare per le persone, le cose e l'ambiente dalle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose.

Spesso si tende a considerare questa materia solo competenza di quelle aziende che producono e distribuiscono prodotti con qualche caratteristica di pericolosità e non si pensa alla produzione di rifiuti pericolosi che vengono "preparati per la spedizione" dall'azienda o, nel caso di materiale che deve essere inviato a terzi per lavorazioni intermedie o ancora nella spedizione di prodotti semilavorati.



Un esempio:
I solventi clorurati, residui di lavorazioni di laboratorio, smaltiti come rifiuto speciale, vengono spesso messi in fustini di plastica oppure bidoni di metallo ed etichettati secondo l'ordinanza che disciplina il traffico di rifiuti (OTRif 814.610 del 22 giugno 2005).

Il codice rifiuto speciale potrebbe essere quello riportato sotto.

07 01 03 : Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri (tenore di cloro > 2%)
Secondo la OTRif, fino ad una quantità di 50 Kg di rifiuto speciale (art. 6) non è necessario avere moduli di accompagnamento.

Per la stessa sostanza, nell'ADR identificata come numero ONU 1992, si parla di gruppo di imballaggio [1] può essere I, II oppure III ovvero con permesso di esenzione dalle prescrizioni per 20 litri, 333 litri oppure 1000 litri a seconda del tipo di imballaggio utilizzato (Limite libero).

Come mostrato nell'esempio non vi è corrispondenza di dati e soprattutto le due ordinanze non sono legate fra di loro. Seguendo le due differenti basi legali si arriva a risultati diversi ed è difficile valutare quale sia quello più corretto.

La differenza è rilevante e comporta una serie di precauzioni differenti che il più delle volte non vengono prese in considerazione avvalendosi del fatto che il trasporto di un rifiuto è responsabilità dello smaltitore e che sarà lui a doversi preoccupare del carico.

Nel caso in cui il trasporto venga effettuato da un dipendente aziendale riteniamo che 50 Kg di solvente alogenato, in caso di incidente/emergenza, possano rappresentare un problema e le misure precauzionali normalmente non vengono prese in considerazione.
L'articolo 7 della SDR afferma che è compito di chi spedisce la merce accertarsi che il trasporto sia eseguito secondo quanto richiesto dall'ordinanza stessa ed ancora, che lo spesso speditore deve accertarsi che gli imballaggi siano conformi alle norme.

In conclusione, potrebbe sembrare che la legislazione diventi sempre più restrittiva e sempre più impegnativa da rispettare ma bisogna tener presente che le modifiche apportate, normalmente sono funzione di inconvenienti che hanno causato danni a persone o all'ambiente.

Per gli "addetti ai lavori" la valutazione è semplice e non comporta particolari problematiche, inoltre in questo caso particolare, la normativa cambia con frequenza biennale richiedendo esercizio ed impegno per poter stare al passo con le modifiche!


[1] Un valore che definisce la quantità massima totale per unità di trasporto in funzione della pericolosità (nel caso dei liquidi, la capacità nominale del recipiente)

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