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Perchè fare ricorso a Specialisti della Sicurezza


Paolo Corti
Ingegnere della Sicurezza - Responsabile Tecnico di Filiale

L’articolo 11 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali OPI impone al datore di lavoro il ricorso ai medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL) se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono.

La Suva ha sviluppato uno strumento per l’individuazione sistematica dei pericoli: il portfolio dei pericoli.
Questo strumento fornisce una panoramica sul potenziale di rischio nell’azienda e permette ai responsabili di rispettare più facilmente l’obbligo dell'appello agli MSSL.


832.30
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)


Art. 11a Obbligo del datore di lavoro
1 Ai sensi del capoverso 2, il datore di lavoro deve fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono.
2 L'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro dipende in particolare:
a. dal rischio d'infortunio e di malattie professionali, come risulta dai dati statistici a disposizione e dalle analisi di rischio,
b. dal numero delle persone occupate e
c. dalle conoscenze specifiche necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro all'interno dell'azienda.
3 L'appello a specialisti della sicurezza sul lavoro non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 11b Direttive sull'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro
1 La commissione di coordinamento prevista nell'articolo 85 capoverso 2 della legge (commissione di coordinamento) emana direttive riguardo all'articolo 11a capoversi 1 e 2.27
2 Se il datore di lavoro agisce in base alle direttive menzionate al capoverso 1, si presume che ha soddisfatto il suo obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro.
3 Il datore di lavoro può soddisfare l'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro in un modo diverso da quello previsto dalle direttive, se prova che la protezione della salute del lavoratore e della sua sicurezza sono garantite.


Direttiva 6508 (edizione gennaio 2007)
Ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro coinvolge gli specialisti della sicurezza sul lavoro:
- quando nella sua azienda esistono pericoli particolari secondo l'allegato 1;
- la sua azienda non dispone di sufficienti conoscenze tecniche per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.

L'articolo 11 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali OPI impone al datore di lavoro il ricorso ai medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL) se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono.


Quando vi è l'obbligo di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro
Imprese con pericoli particolari, con 10 o più dipendenti.
Il datore di lavoro, nella cui azienda esistono pericoli particolari secondo l'allegato 1 e occupa dieci o più collaboratori, dimostra di aver attuato le misure richieste. A tal fine definisce le competenze e i processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. L'organizzazione deve essere documentata.
Imprese con pericoli particolari, con meno di 10 dipendenti.
Il datore di lavoro, nella cui azienda esistono pericoli particolari secondo l'allegato 1 e occupa meno di dieci collaboratori, dimostra con mezzi semplici di aver attuato le misure richieste o prova del ricorso agli specialisti.


Allegato 1 "Pericoli particolari"
Aziende:
- con condizioni particolari sui luoghi di lavoro
- con pericoli di incendio ed esplosione
- esposte ad agenti chimici e biologici
- esposte ad agenti fisici

Determinante per l'obbligo di ricorrere agli specialisti del lavoro è la lista dei pericoli particolari di cui all'allegato 1.
Le aziende con un tasso di premio netto di assicurazione contro gli infortuni professionali dello 0.5% o più della somma salariale presentano di norma pericoli particolari.

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