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Commento Tecnico

Ordinanza sui lavori di costruzione

Paolo Corti
Ingegnere della Sicurezza - Responsabile Tecnico di Filiale


La sicurezza sul lavoro nel settore della costruzione è un terna di grande attualità e che riguarda committenti, progettisti, addetti alla direzione dei lavori, datori di lavoro e lavoratori. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni a livello di prevenzione infortuni è importante non abbassare la guardia. Rimane infatti ancora [avaro da svolgere in un contesto di approccio comune da parte dei vari operatori della costruzione.

Tra le novità che mirano a questo obiettivo vi è l'importante revisione concernente l'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr). II Consiglio federale ha infatti approvato la revisione totale di questa ordinanza che è entrata in vigore il 1° gennaio 2006 e che, per la prima volta, raggruppa in un unico testo tutte le disposizioni più importanti del settore della costruzione. L'Ordinanza tiene conto non soltanto dello sviluppo tecnologico, ma anche delle esigenze degli addetti ai lavori, allo scopo di garantire una pianificazione e un'organizzazione ottimali del processo di costruzione.


Pianificazione dei lavori di costruzione
La prima modifica sostanziale riguarda la fase di progettazione e la pianificazione delle opere. Secondo la nuova Ordinanza (art. 3), i lavori di costruzione devono essere pianificati in modo da "ridurre al minimo il rischio di infortunio o di danno alla salute e garantire l'applicazione delle misure dì sicurezza necessarie, in particolare anche durante l'utilizzazione degli attrezzi di lavoro". In particolare, "il datore di lavoro che, nell'ambito di un contratto di appalto, si impegna come imprenditore a eseguire lavori di costruzione, deve verificare, prima di concludere il contratto, le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori. Le misure proprie al cantiere e non ancora adottate devono essere integrate nel contratto d'appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri oggetti. Il contratto di appalto deve inoltre menzionare anche le misure già adottate".

In altre parole, la responsabilità per l'adozione delle misure preventive è dell'esecutore, il compito di pianificarle dei progettisti.


Altre novità della OLCostr
La nuova Ordinanza contempla anche nuove disposizioni relative ai seguenti argomenti:

•   lavori di costruzione in scavi, pozzi e scavi di fondazione (capitolo 5);
•   lavori di smantellamento (capitolo 6);
•   lavori in sotterraneo (cap. 7);
•   abbattimento delle rocce ed estrazione di ghiaia e sabbia (capitolo 8);
•   lavori in sospensione a corde portanti (capitolo 9);
•   lavori in canalizzazioni (cap. 10).

Nel corso della revisione sono state altresì abrogate, in quanto integrate nella nuova OLCostr, diverse vecchie ordinanze e decisioni concernenti l'esecuzione di scavi, i ponti sospesi, l'estrazione di materiali e l'obbligo di notifica.


Riepilogo artt. 3 e 4 OLCostr.
Art. 3 Pianificazione dei lavori di costruzione
1 La pianificazione di lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortunio o di danno alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare anche durante l'utilizzazione degli attrezzi di lavoro.
2 Il datore di lavoro che, nell'ambito di un contratto di appalto, si impegna come imprenditore a eseguire lavori di costruzione, deve verificare, prima di concludere il contratto, le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori. Le misure proprie al cantiere e non ancora adottate devono essere integrate nel contratto d'appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri oggetti. Il contratto di appalto deve menzionare anche le misure già adottate.
3 Sono considerate misure proprie al cantiere le misure di protezione utilizzabili da più imprese come ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, misure di sicurezza negli scavi e negli scavi di fondazione nonché le misure per assicurare le cavità nei lavori in sotterraneo.
4 Se il datore di lavoro delega l'esecuzione del contratto d'appalto a un altro datore di lavoro deve assicurasi che esso metta in atto le misure di sicurezza e di protezione della salute previste dal contratto.
5 Il datore di lavoro che effettua lavori di costruzione deve provvedere affinché siano disponibili a tempo debito e in quantità sufficiente materiali, impianti e apparecchi adeguati per l'esecuzione dei lavori. Devono trovarsi in perfetto stato di funzionamento e soddisfare le esigenze della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute

Art. 4 Organizzazione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute
1 Il datore di lavoro deve designare su ogni cantiere una persona competente per la sicurezza sul lavoro e per la protezione della salute; questa persona può dare istruzioni in materia ai lavoratori.
2 Chi con il suo comportamento o il suo stato espone se stesso o altre persone a un pericolo deve essere allontanato dal cantiere

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