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L'Esperto Risponde |
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L’obbligo delle cinture di sicurezza sui trattori agricoli |

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Domanda
Il giorno 25/10/2006 un operaio di una cooperativa agricola mentre era alla guida di un trattore cingolato Fiat Allis 90/c costruito nel lontano 1980, ha avuto un malore, possibilmente o un infarto o uno svenimento, ed è caduto dallo stesso venendo trascinato dall’attrezzo posteriore rimorchiato al trattore. In tale occasione il trattore menzionato non si è ribaltato ma ha proseguito, senza controllo, la sua corsa per circa 500 metri prima di essere fermato da un altro operaio.
Dalla circolare n. 11 del 2005 si evince che i fabbricanti hanno obbiettato che non esiste una specifica disposizione che prevede la cintura per i trattori cingolati ed a queste macchine non risulterebbero applicabili prescrizioni costruttive di sicurezza diverse da quelle espressamente stabilite nelle disposizioni di recepimento del complesso costituito dalla direttive 74/ 150/ Cee e sue successive modifiche ed integrazioni.
Il Ministero invece sostiene che i fabbricanti possano e debbano costruire e commercializzare trattori a cingoli e a ruote dotate di sistemi di protezione con telaio Rops abbinati a sedili muniti di cinture di sicurezza. Invece, per quel riguarda specificamente il parco trattori in servizio da molti anni, il Ministero è del parere che i datori di lavoro esercenti dette attrezzature, in forza degli obblighi derivanti dal combinato disposto art. 4.5 lettera b, II° frase e art. 35.1 e 35/. 2 del D.L.G.S. n. 626/94 debbano adeguarle mediante adatti apprestamenti strutturali da reperire presso il fabbricante stesso o il suo rivenditore ( nessun rivenditore ha costruito linee guida per i vecchi trattori).
Atteso che l’individuazione delle misure d’adeguamento per i trattori già in servizio e di costruzione non recenti può comportare delle difficoltà anche notevoli, è stato costituito presso l’Ispesel un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare delle linee guida per agevolare i datori di lavoro. In Attesa del completamento di lavoro del citato gruppo si attira l’attenzione ( dice il Ministero ) dei datori di lavoro sulla necessità che l’uso di trattori non corredati dei dispositivi di sicurezza ( Arconi e Cinture di Sicurezza ) avvenga previa specifica valutazione di rischi emergenti della lavorazione da effettuarsi con l’adozione d’adatte cautele di carattere organizzativo ( affidamento al lavoratore particolarmente esperti ed addestrati, e ricognizioni dei suoli) atte a limitare della probabilità del ribaltamento. Nella stessa circolare n. 11 del 2005 il ministero dichiara che sarà cura dell’amministrazione, una volta messa a punto il documento sopra citato, operare per la sua massima diffusione ai settori coinvolti.
Considerato che il ministero con proprio decreto o circolare n. 03 del 28/02/2007 ha emanato le linee guida per l’adeguamento dei trattori il sottoscritto alla data del 25/10/2006 poteva essere responsabile del non adeguamento? Inoltre fa presente che il sottoscritto ha interpellato sia la casa Costruttrice che alcune ditte sul mercato per l’adeguamento ed è stato risposto che sul mercato non erano in atto nessuna linea d’adeguamento per i vecchi trattori del 1980.
Il Sottoscritto inoltre fa presente di aver ottemperato a quanto prescritto con la circolare 11/2005 assumendo l’operaio con un’esperienza ventennale ed addestrato e facendolo lavorare |

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Risposta
In base alla normativa prevenzionistica vigente, l’obbligo, penalmente sanzionato, di installare anche uno specifico sistema di ritenzione (cintura di sicurezza) del lavoratore trasportato su tutti i trattori agricoli (“attrezzatura di lavoro mobile con lavoratore o lavoratori a bordo”) è stabilito dal combinato disposto dell’ art. 36, comma 8-bis e dall’allegato XV, p. 1.3, ultimo capoverso del D. Lgs. n. 626/94 e succ. modif.
In particolare l’obbligo per i datori di lavoro di adeguare tali macchine ai predetti requisiti di cui all’allegato XV citato è stato stabilito entro il 20/6/2001 e riferito alle attrezzature già utilizzate, come nel quesito in esame, alla data del 5/12/1998.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 11 del 16/3/2005, tuttavia, per l’aspetto tecnico applicativo, ha dato atto, per i succitati trattori già in servizio e di costruzione non recente, che l’individuazione delle misure di adeguamento poteva comportare delle difficoltà anche notevoli e che pertanto e' stato costituito presso l'ISPESL un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare linee guida per agevolare i datori di lavoro in questo compito.
In attesa della disponibilità di tali linee guida, la predetta circolare del Ministero del Lavoro (ribadita essenzialmente dalla successiva Circolare n. 3 del 28/2/2007) ha richiamato ai datori di lavoro la necessita' che l'uso di trattori non corredati dei dispositivi di sicurezza di che trattasi avvenga previa specifica valutazione dei rischi emergenti dalle lavorazioni da effettuarsi, con l'adozione di adatte cautele di carattere organizzativo (affidamento a lavoratori particolarmente esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni dei suoli, ecc.) al fine di limitare la probabilita' del verificarsi del ribaltamento.
Premesso quanto sopra, e tenuto conto che le linee guida in questione sono state prodotte nel marzo 2007 (e revisionate nel settembre 2007- consultabili sul sito internet dell’ISPESL alla pagina : http://www.ispesl.it/Linee_guida/tecniche/index.htm ), ne consegue che alla data del 25/10/2006 (giorno dell’infortunio nel caso prospettato), in base alle citate indicazioni ministeriali, in via transitoria l’uso dei trattori (già in servizio) doveva quanto meno avvenire nel rispetto della richiamata valutazione dei rischi.
Nel caso in specie, essendosi verificato il precitato infortunio al lavoratore posto alla guida del trattore, la dichiarata valutazione dei rischi sarà necessariamente posta al vaglio della competente Autorità Giudiziaria nella rituale inchiesta volta all’accertamento delle cause, circostanze ed eventuali responsabilità connesse con l’evento. |

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Esperto: Luigi Caputo, Ispettore del Lavoro |
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