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Scadenze Normative |
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Ceste per il sollevamento di persone |

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Ceste per il sollevamento di persone |

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Scadenza: |
1° gennaio 2009 |

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Note: |
A partire dal 1° gennaio 2009 l’utilizzo delle ceste portapersone con il carrello elevatore a forche è consentito solo se l'utilizzatore ha ottenuto a proprio nome un’autorizzazione speciale dalla Suva.
Quest'ultima rilascia simili autorizzazioni solo in casi eccezionali, ovvero se i lavori sono di breve durata e se l'utilizzatore soddisfa una serie di determinati requisiti.
Le autorizzazioni generiche rilasciate dal fabbricante delle ceste portapersone non sono ammesse in quanto non soddisfano più i requisiti di legge.
Il sollevamento di persone con il carrello elevatore a forche e la cesta portapersone è un’operazione molto rischiosa ed è vietata dall’art. 42 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) (www.admin.ch).
Il nuovo regolamento tiene conto dell’attuale stato della tecnica e delle modifiche di legge introdotte dal 1995.
Durante la fase transitoria (dal 2004 al 2008) gli organi di esecuzione per la sicurezza sul lavoro (Suva, cantoni, SECO) consentono l'uso delle ceste portapersone con i carrelli elevatori solo a determinate condizioni e informano le aziende sul nuovo regolamento. Allo scadere del periodo transitorio, ossia dal 1° gennaio 2009, gli organi di esecuzione vigileranno sul rispetto delle nuove norme. |
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